INFORMAZIONE
In questa sezione troverai tutte le informazioni legali
per chiarire i tuoi dubbi.
Le Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione sono trattati di politica tributaria, stipulati tra l’Italia ed altri Paesi, allo scopo di regolare i rapporti fiscali tra i soggetti che operano negli Stati firmatari ed evitare che la tassazione sui redditi e/o sul patrimonio di tali soggetti avvenga due volte: sia nel Paese in cui il reddito è stato prodotto, sia nel Paese di residenza del soggetto che lo ha prodotto.
Tali Convenzioni hanno natura pattizia e sono vincolanti per gli Stati firmatari solo qualora siano ratificate mediante una legge interna.
Nel caso di specie, la “Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Portogallo” è stata firmata a Roma il 14.05.1980; successivamente ratificata con Legge n.562 del 10.07.1982 (G.U. 16.08.1982, n. 224), è, infine, entrata in vigore il 15.01.1983 a seguito della pubblicazione su G.U. del 7.02.1983, n.36.
Il governo portoghese, dal canto suo, con Decreto Legge 249/2009 del 23.09. 2009, nell’ approvare “Il Codice Fiscale dell’Investimento”, ha introdotto un regime fiscale privilegiato per i pensionati, e non solo, che si trasferiscono in Portogallo.
Tale regime, a seguito di ulteriori semplificazioni e puntualizzazioni, ha trovato definitivamente soluzione e applicazione nella Circolare Fiscale n° 9/2012 e nella Legge di Bilancio dello Stato, che ha integrato l’art. 81 del CIRS ( Codigo Imposto Pessoas Singulares), consacrando la figura giuridica del “RESIDENTE FISCAL NÃO HABITUAL” (RFNH) applicabile ai soggetti passivi che diventano residenti agli effetti fiscali in territorio Portoghese .
REQUISITI
Il cittadino interessato ad ottenere lo status di Residente Fiscale Non Abituale deve:
- dimostrare di non aver risieduto e non essere stato tassato come residente fiscale in Portogallo in nessuno dei 5 anni precedenti a quello in cui fa richiesta.
- permanere in territorio portoghese per almeno 183 giorni all’anno, anche non consecutivi (184 giorni se l’anno è bisestile). Se la permanenza nell’anno corrente fosse inferiore a 183 giorni, bisognerà dimostrare entro il 31/12 dello stesso anno, di possedere un’abitazione, con l’intenzione di mantenerla ed occuparla per gli anni successivi e, pertanto:
- avere la disponibilità di un’abitazione in forza di contratto d’affitto almeno annuale o d’ acquisto della stessa.
N.B. L’ottenimento dello status non è automatico, ma è soggetto all’approvazione, previa valutazione, da parte delle Autorità Fiscali portoghesi e richiede mediamente 6 mesi.
VANTAGGI FISCALI
Il soggetto al quale viene riconosciuto lo status di
RESIDENTE FISCALE NON ABITUALE
acquisisce il diritto alla
ESENZIONE DALLE TASSE
sui propri redditi per un periodo di 10 ANNI
NON PROROGABILI E NON FRAZIONABILI
conteggiati dall’anno della sua iscrizione come R.F.N.A.
REDDITI SOGGETTI AD ESENZIONE TASSE
I redditi percepiti fuori dal Portogallo che rientrano nel regime di esenzione totale dalle tasse sono:
A) redditi professionali * e royalties;
B) redditi da pensioni di natura privata;
C) redditi passivi.
* Rientrano fra i redditi professionali (da lavoro dipendente o indipendente) risultanti da ATTIVITÀ a carattere scientifico, artistico o tecnico, AD ALTO VALORE AGGIUNTO, quali:
Tabella delle attività ad alto valore aggiunto ai fini stabiliti al paragrafo 10 dell’articolo 72 e al paragrafo 5 dell’articolo 81 del Codice dell’IRS.
I – Attività professionali (codici CPP):
112 – CEO e dirigenti di aziende
12 – Direttori dei servizi amministrativi e commerciali
13 – Direttori di produzione e servizi specializzati
14 – Direttori di ospitalità, ristorazione, commercio e altri servizi
21 – Specialisti in scienze fisiche, matematiche, ingegneria e tecniche correlate
221 – Medici
2261 – Dentisti e stomatologi
231 – Professori universitari e di istruzione superiore
25 – Specialisti in tecnologia dell’informazione e della comunicazione (ICT)
264 – Autori, giornalisti e linguisti
265 – Artisti creativi e professionisti delle arti performative
31 – Tecnici e professioni a livello intermedio di scienze e ingegneria
35 – Tecnici ICT
61 – Agricoltori orientati al mercato e lavoratori qualificati nella produzione animale e agricoltura
62 – Lavoratori qualificati nella silvicoltura, pesca e caccia orientati al mercato
7 – Lavoratori qualificati nell’industria, edilizia e artigiani, compresi i lavoratori qualificati in metallurgia, lavorazione dei metalli, trasformazione alimentare, lavorazione del legno, abbigliamento, artigianato, stampa, produzione di strumenti di precisione, gioiellieri, artigiani, elettricisti e lavoratori dell’elettronica.
8 – Operatori di installazioni fisse e macchine e lavoratori di assemblaggio, compresi operatori di installazioni fisse e macchine.
I lavoratori delle attività professionali sopra indicate devono avere almeno il livello 4 di qualifica nel Quadro Europeo delle Qualifiche o il livello 35 della Classificazione Internazionale Standard dell’Istruzione o avere cinque anni di esperienza professionale debitamente comprovata.
II – Altre attività professionali:
Amministratori e dirigenti di aziende che promuovono investimenti produttivi, a condizione che siano assegnati a progetti ammissibili e abbiano contratti che concedano benefici fiscali ai sensi del Codice degli investimenti fiscali, approvato dal Decreto-Legge n. 162/2014 del 31 ottobre.
Modifica dell’Ordinanza n. 12/2010, del 7 gennaio
“3 – In base alla valutazione della situazione economica del paese, la tabella delle attività ad alto valore aggiunto può essere rivista entro tre anni.”
Entrata in vigore ed effetti:
La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e avrà effetto dal 1° gennaio 2020, fatti salvi i disposti dell’articolo seguente.
Sono soggetti a una tassazione agevolata I.R.S: fissa pari al 20%, a cui deve aggiungeri, in alcuni casi, una sovratassa I.R.S. del 3,50%.
TIPOLOGIE di PENSIONI INPS & CONVENZIONI BILATERALI
I pensionati intenzionati a lasciare l’Italia, per trasferirsi in uno dei Paesi Comunitari o anche Extra-UE, devono tenere ben presente la natura della propria prestazione pensionistica, poiché ha influenza sulla tassazione o meno della stessa da parte dell’INPS, in base a quanto stabilito dalla maggior parte delle “Convenzioni Bilaterali contro la doppia imposizione fiscale” firmate dall’Italia con gli altri Paesi.
- PENSIONI CONTRIBUTIVE DI ORIGINE PRIVATA:
sono quelle versate da istituti come Inps e Enasarco a soggetti che hanno prestato la loro attività lavorativa nel settore industriale, di commercio e di servizi presso aziende e enti privati
- PENSIONI CONTRIBUTIVE DI ORIGINE PUBBLICA:
sono quelle versate in via principale dall’Inps dal gennaio 2012 (pensioni ex-INPDAP) a soggetti che hanno prestato la loro attività lavorativa per lo Stato italiano (cosiddetti “pensionati statali”) o per entità pubbliche dello Stato: Comuni, Province, Regioni, Sanità Pubblica e Ministeri dello Stato Italiano
- PRESTAZIONI SOCIALI NON CONTRIBUTIVE:
Sono le prestazioni di natura assistenziale pagate dall’Inps,(dunque, non scaturiscono dal versamento di contributi da parte del soggetto che le percepisce, ma sono a totale carico dello Stato italiano); essendo “non contributive” non possono essere riconosciute ai soggetti che abbiano deciso di risiedere all’estero poiché spettano in misura intera a carico dello Stato di residenza.
E’ importante sottolineare che:
a decorrere dall’ 1/06/2005, coloro i quali risiedono in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia non hanno diritto alle maggiorazioni sociali di cui alla Lg. n. 544 del 29/12/1988;
Per i residenti all’estero NON possono essere sostenute dallo Stato italiano le seguenti prestazioni:
– pensioni, assegni e indennità a mutuati ed invalidi civili;
– pensioni e indennità a sordomuti e ciechi;
– prestazioni sociali;
– assegno sociale;
– maggiorazione sociale;
– integrazione dell’assegno di invalidità;
– integrazione della pensione minima.
La maggior parte delle “Convenzioni Bilaterali contro la doppia imposizione fiscale” firmate dallo Stato Italiano con gli altri Stati esteri stabiliscono:
-
PER LE PENSIONI CONTRIBUTIVE DI ORIGINE PRIVATA
la tassazione nello Stato di residenza (dove si è trasferito il pensionato italiano). Pertanto, il pensionato italiano residente all’estero riceverà l’importo della pensione lorda, senza subire nessuna tassazione in Italia, in quanto sarà assoggettato alla normativa fiscale dello Stato di residenza.
Questa condizione è richiamata generalmente dall’art. 18 della maggioranza delle convenzioni stipulate dallo Statao Italiano.
Conformemente alla maggioranza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dallo Stato Italiano, la Convenzione bilaterale tra Italia e Portogallo prevede la tassazione esclusiva della pensione nel Paese di residenza, quindi, l’assenza di tassazione della pensione nel Paese pagatore.
Pertanto, il pensionato italiano residente in Portogallo, al quale viene riconosciuto lo status di R.F.N.A., beneficierà della detassazione totale per 10 anni consecutivi.
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PER LE PENSIONI CONTRIBUTIVE DI ORIGINE PUBBLICA
la tassazione nello Stato pagatore. anche se il pensionato si sia trasferito all’estero.
Pertanto, il pensionato italiano residente all’estero, riceverà l’importo della pensione al netto delle imposte italiane. Questa condizione è richiamata generalmente dall’art. 19 della maggioranza delle convenzioni stipulate dallo Stato Italiano.
Solo alcune convenzioni bilaterali firmate dall’Italia con alcuni Stati esteri (Tunisia, Australia e Sud Africa) permettono ai “pensionati statali” di ricevere la pensione lorda detassata in Italia direttamente in questi Paesi.
- PER PRESTAZIONI SOCIALI NON CONTRIBUTIVE:
Nessuna convenzione prevede la detassazione e il pagamento all’estero.